Tetaj Jetmir

L’approvazione del disegno di legge governativo sulla riforma dell’ordinamento del giudice e del processo tributario costituisce un fatto di importanza storica, soprattutto se collocata nel quadro di riforme ordinamentali collegate al PNRR. Tra i punti salienti della riforma, vi è quello riferito ai giudici tributari: la giurisdizione tributaria viene affidata a magistrati tributari professionali a tempo pieno, assunti tramite concorso pubblico.

Attraverso il concorso – che verrà bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e si svolgerà tramite prove scritte e orali – gli attuali giudici tributari, tutti onorari, potranno essere reclutati a tempo pieno.

A seguire, viene rimodulato e sensibilmente ridotto l’organico della magistratura tributaria, composto da 450 magistrati in primo grado e 126 in secondo grado.

Ruolo ad esaurimento per i magistrati onorari in servizio
In attesa che si completi il percorso di reclutamento dei giudici professionali, tuttavia, i magistrati tributari onorari presenti nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali, continueranno ad operare in parallelo, rimanendo in servizio, in un ruolo ad esaurimento, fino al compimento dei 70 anni di età (limite di pensionamento esteso a tutti i giudici tributari, con allineamento alle altre magistrature).

Si prevede, poi, un intervento di rafforzamento dell’organo di autogoverno della giustizia tributaria, attraverso l’istituzione, presso il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria (CPGT) di: un Ufficio ispettivo a tutela del corretto esercizio e funzionamento degli organi della giustizia tributaria;
l’Ufficio del Massimario nazionale, per garantire l’uniformità di giudizio per fattispecie analoghe.
Processo tributario: prova testimoniale, conciliazione e giudice monocratico
Ulteriore punto cardine della riforma è rappresentato dagli interventi di natura deflattiva che riguardano i processi di primo e secondo grado e il contenzioso fiscale di Cassazione.

Rispetto ai giudizi di merito, si segnalano: l’introduzione della prova testimoniale, così come previsto nei giudizi civili e amministrativi: sarà ammissibile quando la pretesa tributaria è fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso e soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale;
l’implementazione, a fini deflattivi, dell’istituto della conciliazione per le controversie di importo fino a 50mila euro;
l’introduzione del giudice monocratico in primo grado per le controversie fino a 3mila euro, con conseguente modulazione dell’appello soltanto in determinati casi (cd. appello critico).
Liti in Cassazione: principio di diritto e rinvio pregiudiziale per ridurre i ricorsi
Nel processo tributario in Cassazione, si prevede:

la pronuncia del principio di diritto in materia tributaria, al fine di consentire la tempestiva formazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati;
il rinvio pregiudiziale, mediante il quale i giudici tributari di primo e secondo grado si rivolgono alla Cassazione, in presenza di determinate condizioni, per ottenere la risoluzione preventiva di questioni nuove o rilevanti o particolarmente complesse e ricorrenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *